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Ordinanza 199/1984 ECLI:IT:COST:1984:199 Generato dall'IA

Ordinanza 199/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 199/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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81 Cost., rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione, art. 81 Cost; Ordinanza 199/1984 · Corte costituzionale: 81 Cost., rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva

Parole chiave

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copertura della fisioterapia finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione copertura dell'assicurazione invalidità lite in materia di contribuzioni pubbliche finanze pubbliche copertura del minimo vitale

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
contrasto con l'art. 81 della Costituzione: argomentando che la
art. 81 Cost
contrasto con l'art. 81 della Costituzione: argomentando che la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

secondo, e 4, della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei

dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), promosso con

ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Azienda Municipale del Gas di Palermo

e Civilleri Emilio ed altri, iscritta al n. 691 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67

dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,

comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a

favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), per

contrasto con l'art. 81 della Costituzione: argomentando che la

sentenza n. 92/1981 della Corte - che ha già dichiarato

l'illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, "nella parte in cui non

indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi

consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" per

l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in

vita le disposizioni degli artt. 3 e 4 l. 336 ora denunciati (che

appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati

enti locali), non avrebbe, perciò, eliminato la violazione dell'art.

81 Cost., rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva

di copertura finanziaria;

e che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza

della impugnativa.

Considerato che, per altro, nel corso del giudizio stesso è

entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.

55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale

per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile

1983, n. 131 (in G. U. n. 177 del 30 aprile 1983), che, con comma

aggiunto all'art. 6 della l. 824 del 1971, prevede appunto la copertura

dell'"onere finanziario derivante dall'applicazione della l. 1970 n.

336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo

che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno,

"provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo

parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio

provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato

o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività

svolte dai medesimi";

e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al

giudice a quo, perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere