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Ordinanza 196/1984 ECLI:IT:COST:1984:196 Generato dall'IA

Ordinanza 196/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 196/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dal tribunale di Prato

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 196/1984 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dal tribunale di Prato

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio costituzionalità indigenza processuale non provata restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari),

promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dal tribunale di Prato

nei procedimenti penali a carico di Campani Diego ed altro, iscritta al

n. 264 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Considerato che, con ordinanza datata 3 febbraio 1983 (reg. ord. n.

264 del 1983), il tribunale di Prato ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n.

525, nella parte in cui detta norma non prevede l'applicabilità

dell'amnistia per reati finanziari anche ai contribuenti nei confronti

dei quali sia già intervenuto accertamento definitivo da parte del

competente ufficio, per pretesa violazione del principio di

eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene alcun riferimento

alla fattispecie concreta e che la rilevanza della questione è

affermata in maniera apodittica, senza alcuna motivazione al riguardo;

ritenuto pertanto che è stata così elusa la prescrizione

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a

quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini e i motivi della

questione;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257, 258, 259

e 344 del 1983) la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, sollevata,

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del

tribunale di Prato del 3 febbraio 1983, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere