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Ordinanza 195/1984 ECLI:IT:COST:1984:195 Generato dall'IA

Ordinanza 195/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 195/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Istituto Studi Verdiani, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1982

Regesto Legislator

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Ordinanza 195/1984 · Corte costituzionale: 328 del registro ordinanze 1982

Parole chiave

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diritto alla rendita d'invalidità tassa d'esenzione dall'obbligo militare pensione di anzianità pensione alimentare d'indigenza diritto alle prestazioni complementari prestazione dell'assicurazione militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei

dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), promosso con

ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dal Tribunale di Parma nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Medici Mario ed altro e

Istituto Studi Verdiani, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno

1982.

Visti gli atti di costituzione dell'istituto Studi Verdiani e

dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della l. 24

maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato

ed enti pubblici ex combattenti), "nella parte in cui non prevedono

l'estensione dei benefici combattentistici alle pensioni di anzianità

o vecchiaia erogate dall'INPS";

e che, nel relativo giudizio, si sono costituiti l'Istituto Studi

Verdiani (convenuto nel giudizio a quo) e l'INPS, che hanno

rispettivamente concluso per la reiezione e per l'accoglimento della

impugnativa di legittimità; ed è anche intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, da parte sua eccependo la manifesta

infondatezza della questione sollevata.

Considerato che, per altro, nel corso del giudizio stesso è

entrata in vigore la legge 9 maggio 1984, n. 118, di "interpretazione

autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente

all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti", il

cui articolo unico stabilisce che le disposizioni della l. 1970 n. 336

e successive modifiche e integrazioni "si applicano, con effetto dalla

data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari

tassativamente indicati, anche nei confronti dei trattamenti a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti";

e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché rivaluti la rilevanza della proposta

questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Parma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere