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Ordinanza 18/1984 ECLI:IT:COST:1984:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia

Regesto Legislator

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Ordinanza 18/1984 · Corte costituzionale: indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia

Parole chiave

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amministrazione penitenziaria adattamento delle retribuzioni personale carcerario calcolo delle indennità giornaliere adeguamento della pena rideterminazione degli alimenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 22 dicembre 1969, n 967 (Norme per il riordinamento della

indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia

ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria), modificato

dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 giugno 1982 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Giambroni Loreto ed

altri contro il Comitato di Controllo di Cagliari sugli atti degli Enti

locali presso l'Assessorato agli Enti locali della Regione Sardegna ed

altri, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1983,

2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Rotelli Duilio ed altri

contro il Consorzio Intercomunale per il servizio di vigilanza urbana

di Schio ed altra, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6

luglio 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22

dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità

mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al

personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato

dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il

riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta

alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione

penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione;

ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il

contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità

prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con

qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione in tutto identica è stata ritenuta non

fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame

non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa

decisione

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969. n. 967 ("Norme

per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di

istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile

dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della

legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento

dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di

polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"),

sollevata con ordinanze 2 giugno 1982 del TAR per la Sardegna e 16

ottobre 1983 del TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.