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Ordinanza 17/1984 ECLI:IT:COST:1984:17 Generato dall'IA

Ordinanza 17/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 17/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle

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Ordinanza 17/1984 · Corte costituzionale: 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle

Parole chiave

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costituzionalità difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali requisito costituzionale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e

358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle

persone incaricate di pubblico servizio), promosso con ordinanza emessa

il 28 settembre 1981 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Roma, nei procedimento penale a carico di Brunetti Lorenzo ed altri,

iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il tribunale di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. in

riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un fattispecie

concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di

legittimità costituzionale merito;

Ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della

questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sent. n. 127 del 1983;

ordinanze nn. 130 e 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen.,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della

Corta costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.