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Ordinanza 164/1984 ECLI:IT:COST:1984:164 Generato dall'IA

Ordinanza 164/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 164/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Rossi Alessandro

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen; Ordinanza 164/1984 · Corte costituzionale: Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Rossi Alessandro

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi truffa all'assistenza sociale deduzione di versamenti a società di pubblica utilità fine di indebito profitto sanzioni pecuniarie danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
dell'art. 314 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del

codice penale promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1983 dal

Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Rossi Alessandro

ed altri iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

rilevato che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 3

maggio 1983 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.;

considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno

alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della

dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a

quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio termini e motivi della

questione; che, di conseguenza, in conformità della costante

giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 6 e 7 del 1984

e n. 299 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile

per difetto di motivazione della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. pen., sollevata con

ordinanza 3 maggio 1983 del Tribunale di Udine, in riferimento agli

artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere