Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 162/1984 ECLI:IT:COST:1984:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sui

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 76 della Costituzione; Ordinanza 162/1984 · Corte costituzionale: novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sui

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione dell'iva differimento dell'imposizione direttiva sull'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto deduzione dell'imposta precedente inosservanza di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
aggiunto"), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi

primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 6

novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sui

ricorsi riuniti proposti da Brusacà Gino contro Ufficio Provinciale

IVA di Genova, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno

1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che la Commissione tributaria di primo grado di Genova,

con ordinanza emessa il 6 novembre 1981, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e

quarto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Imposta sul valore

aggiunto"), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene alcuna

motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità

costituzionale in relazione al giudizio a quo, come richiesto dall'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e

quarto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Imposta sul valore

aggiunto") sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere