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Ordinanza 16/1984 ECLI:IT:COST:1984:16 Generato dall'IA

Ordinanza 16/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 16/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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357 e 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e

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Ordinanza 16/1984 · Corte costituzionale: 357 e 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314,

357 e 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e

delle persone incaricate di pubblico servizio), 1, 2 e 25 del R.D.L. 12

marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la

disciplina della funzione creditizia), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 dal Tribunale di Asti nel

procedimento penale a carico di Pignatelli Roberto, iscritta al n. 825

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 96 del 7 aprile 1982;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1981 dal Tribunale di Asti nel

procedimento penale a carico di Cane Giovanni, iscritta al n. 39 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il Tribunale di Asti ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen., 1 e

25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (dovendosi ritenere mero errore

materiale l'indicazione dell'art. 2 del R.D.L. n. 375 del 1936, fatta

nel dispositivo dell'ordinanza, in contrasto con quanto si evince dalla

motivazione), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;

Ritenuto che i giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica decisione,

in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure

sostanzialmente identiche, afferenti all'asserita diversità di

trattamento non giustificata, ai fini penali, fra i dipendenti delle

banche pubbliche e private;

Considerato che questioni analoghe sono state ritenute

inammissibili con la sentenza n. 205 del 1983, giacché sostanzialmente

rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali

applicabili agli istituti di credito, chiedendo a questa Corte scelte

che competono invece alla discrezionalità del legislatore;

Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., 1 e

25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del

risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate,

in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, con le ordinanze

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.