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Ordinanza 157/1984 ECLI:IT:COST:1984:157 Generato dall'IA

Ordinanza 157/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 157/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 23 febbraio 1977 dal TAR per la Puglia sul ricorso di Gorgoni

Regesto Legislator

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art. 121 Cost; Ordinanza 157/1984 · Corte costituzionale: emessa il 23 febbraio 1977 dal TAR per la Puglia sul ricorso di Gorgoni

Parole chiave

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amministrazione regionale delega di potere usurpazione di funzioni esercizio di poteri d’imperio nozione di amministrazione aggiudicatrice competenza dell'esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 121 Cost
di immobili da espropriare, nonché in relazione all'art. 121 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15

della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 (Norme per

agevolare l'esecuzione di opere pubbliche), promosso con ordinanza

emessa il 23 febbraio 1977 dal TAR per la Puglia sul ricorso di Gorgoni

Antonio contro Regione Puglia ed altro, iscritta al n. 284 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 205 del 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per la Puglia, con ordinanza 23 febbraio 1977,

ha sollevato in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost.

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della

Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione

di opere pubbliche"), nella parte in cui prevede la delegabilità ai

sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province, delle comunità

montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, delle

funzioni amministrative in materia di accesso ed occupazione di urgenza

di immobili da espropriare, nonché in relazione all'art. 121 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della stessa

legge, in quanto prevede la delegabilità all'assessore regionale ai

lavori pubblici delle funzioni da essa attribuite al Presidente della

giunta regionale;

considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 è

analoga ad altre già decise da questa Corte nel senso della non

fondatezza con sentenza n. 319 del 1983 e della manifesta infondatezza

con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 in relazione a leggi di altre

regioni recanti normativa analoga;

considerato che in ordine alle predette questioni non sono stati

addotti motivi i quali possano indurre ad una diversa decisione;

considerato, altresì, quanto alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno

1976, n. 16 che con sentenza n. 48 del 1983 questa Corte ha affermato

che la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e

l'attribuzione ad essi della competenza ad emanare atti amministrativi

con efficacia esterna non ledono di per sé l'art. 121 Cost., così

fissando un principio che rende manifestamente infondata anche la

questione relativa alla delegabilità agli assessori regionali di

funzioni attribuite al Presidente della giunta regionale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia 23

giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere

pubbliche"), sollevate, con ordinanza 23 febbraio 1977, dal TAR per la

Puglia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 121 e 128 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere