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Sentenza 155/1984 ECLI:IT:COST:1984:155 Generato dall'IA

Sentenza 155/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 155/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima

Regesto Legislator

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art. 175 c.p; Sentenza 155/1984 · Corte costituzionale: disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima

Parole chiave

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divieto di cumulo delle prestazioni cumulo di prestazioni d'assicurazione collegamento cumulativo concorso di reati precedenti penali rilevanti cumulo delle pensioni

Disposizioni normative citate

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art. 175 c.p
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma

primo, del codice penale nel testo introdotto con l'art. 104 della

legge 24 novembre 1981 n. 689 promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico

di Micalizzi Maria iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno

1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

:

1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1982 il Tribunale di

Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 175,

primo comma, cod. pen., introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui, riproducendo nell'attuale formulazione la

disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima

con sentenza n. 225 del 1975, esclude che possano concedersi ulteriori

non menzioni di condanne (nel certificato del casellario giudiziale

spedito a richiesta di privati) nel caso di condanne per reati

anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate,

non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

2. - Non si è costituito l'imputato nel giudizio principale ne,

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; la causa è

stata pertanto trattata in camera di consiglio a norma dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

:

L'attuale formulazione della disposizione impugnata effettivamente

riproduce (a parte la mancanza delle parole "di lire" dopo la parola

"un milione") il testo del previgente art. 175, primo comma, c.p., già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 225 del 1975

per gli stessi motivi che vengono anche ora addotti.

Deve quindi adottarsi la stessa declaratoria di incostituzionalità

di cui alla citata pronuncia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art.

175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi

ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario

giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per

reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già

irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere