Sentenza 155/1984 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdisposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 c.p; Sentenza 155/1984 · Corte costituzionale: disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma
primo, del codice penale nel testo introdotto con l'art. 104 della
legge 24 novembre 1981 n. 689 promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico
di Micalizzi Maria iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno
1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
:
1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1982 il Tribunale di
Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 175,
primo comma, cod. pen., introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui, riproducendo nell'attuale formulazione la
disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima
con sentenza n. 225 del 1975, esclude che possano concedersi ulteriori
non menzioni di condanne (nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati) nel caso di condanne per reati
anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate,
non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
2. - Non si è costituito l'imputato nel giudizio principale ne,
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; la causa è
stata pertanto trattata in camera di consiglio a norma dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
:
L'attuale formulazione della disposizione impugnata effettivamente
riproduce (a parte la mancanza delle parole "di lire" dopo la parola
"un milione") il testo del previgente art. 175, primo comma, c.p., già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 225 del 1975
per gli stessi motivi che vengono anche ora addotti.
Deve quindi adottarsi la stessa declaratoria di incostituzionalità
di cui alla citata pronuncia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art.
175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi
ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario
giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per
reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già
irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere