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Ordinanza 152/1984 ECLI:IT:COST:1984:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 41 Cost; Ordinanza 152/1984 · Corte costituzionale: 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso

Parole chiave

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valore ufficiale prezzo d'acquisto tassa d'iscrizione nel registro prezzo del terreno spese di acquisto imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
palese discriminazione (art. 3 Cost.) nei confronti della generalità
art. 24 Cost
- che da ciò discenderebbe altresì la violazione dell'art. 24
art. 41 Cost
sarebbe incompatibile col disposto di cui all'art. 41 Cost., in quanto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso

con l'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Lucca sul ricorso di Costa Osvaldo, iscritta al n. 94

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 23 novembre 1976, la Commissione Tributaria

di primo grado di Lucca sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 69 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in

relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost.

- che la questione era sorta in occasione dell'esame del ricorso di

tale Costa Osvaldo avverso l'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio

del Registro di Lucca per modesta pena pecuniaria, a causa di

insufficiente dichiarazione di valore in atto di compravendita,

inferiore di un quarto a quello venale accertato,

- che il ricorrente sosteneva che il prezzo versato era

effettivamente quello indicato nell'atto notarile, e che l'adesione

alla valutazione dell'ufficio aveva motivazioni di opportunità che non

contraddicevano alla verità del dichiarato,

- che la Commissione rilevava, però, che la legge prende in

considerazione come base imponibile esclusivamente il valore venale

dell'immobile, e che la pena pecuniaria, prevista per la oggettiva

differenza superiore ad un quarto fra dichiarato ed accertato, si

riferisce anche a comportamenti assolutamente incolpevoli,

- che proprio in ciò riteneva la Commissione di ravvisare una

palese discriminazione (art. 3 Cost.) nei confronti della generalità

per la quale, secondo il sistema che caratterizza l'ordinamento

giuridico, il sorgere di una responsabilità e la soggezione ad una

sanzione di qualsivoglia natura sarebbero subordinati all'esistenza di

un comportamento volontario, imputabile a titolo di dolo o, quantomeno,

di colpa,

- che da ciò discenderebbe altresì la violazione dell'art. 24

Cost. in quanto il cittadino si vedrebbe così privato di far valere in

giudizio l'assenza di qualsiasi colpevolezza nella sua condotta,

- che - ad avviso della Commissione - una siffatta situazione

sarebbe incompatibile col disposto di cui all'art. 41 Cost., in quanto

ne risulterebbe limitata la libertà dell'iniziativa privata, che

verrebbe privata dei risultati conseguiti dalla parte nel libero gioco

delle leggi economiche della domanda e dell'offerta in relazione alle

particolari condizioni dei contraenti,

- che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

la dichiarazione d'infondatezza della questione, dato che soltanto in

materia penale la responsabilità sarebbe limitata a fatti volontari e

colpevoli, mentre in tutto il sistema tributario è diffuso un

complesso di sanzioni collegate a "fatti obbiettivi" di inadempimento

(cfr. sent. n. 76/1966 Corte costituzionale).

Considerato peraltro che, a tacere dell'esattezza del rilievo di

fondo in quanto, nonostante il disposto di cui all'art. 27 primo comma

Cost., l'ordinamento tiene ferma anche in materia penale una forma di

responsabilità definita appunto "oggettiva" proprio perché prescinde

dalle forme della colpevolezza, è comunque sopravvenuto nelle more il

d.l. 10 luglio 1982 n. 425, convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516

che al terzo comma dell'art. 31 ha stabilito che, in tema di

controversie relative a valutazioni in materia di imposte di registro,

"le sopra tasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre

sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente

provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...",

- che, nella specie, non avendo il contribuente nemmeno impugnata

la valutazione dell'Ufficio, ma soltanto l'applicazione della pena

pecuniaria, è da ritenersi che il tributo dovuto sia stato assolto,

- che, comunque, attesa la detta sopravvenienza, appare opportuno

che la Commissione riconsideri l'attualità della rilevanza della

sollevata questione alla luce della nuova normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Lucca.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere