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Ordinanza 151/1984 ECLI:IT:COST:1984:151 Generato dall'IA

Ordinanza 151/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 151/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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trasferimento, sul presupposto del "semplice possesso" non costituente

Regesto Legislator

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Ordinanza 151/1984 · Corte costituzionale: trasferimento, sul presupposto del "semplice possesso" non costituente

Parole chiave

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deduzione in funzione della durata del possesso imposta immobiliare basi temporali dell'imposizione imposta sugli utili immobiliari deduzione delle spese di manutenzione di immobili deduzione degli oneri permanenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) promosso con l'ordinanza

emessa il 2 novembre 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Firenze, sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di Risparmio di

Firenze ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

con ordinanza in data 2 novembre 1982, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto l'imposta

(INVIM decennale) viene applicata, indipendentemente da un atto di

trasferimento, sul presupposto del "semplice possesso" non costituente

di per sé sintomo di capacità contributiva - di un immobile per un

certo tempo, solo a talune categorie di proprietari, colpendo soltanto

il "possesso di particolari beni" e non di altri che, in ipotesi,

potrebbero avere maggior valore;

considerato che identica questione è stata decisa e dichiarata non

fondata con sentenza n. 239 del 1983 e che in ordinanza non vengono

prospettati motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli già in

precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con

ordinanza in data 2 novembre 1982 (r.o. 50/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere