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Ordinanza 15/1984 ECLI:IT:COST:1984:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione centrale tributaria per le questioni di fatto diverse dalla

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 15/1984 · Corte costituzionale: Commissione centrale tributaria per le questioni di fatto diverse dalla

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione tassazione secondo il potere d'apprezzamento tassazione d'ufficio autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
valutazione estimativa - in riferimento all'art. 76 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), in riferimento all'art. 10, comma secondo, n. 14, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Legge delega sulla riforma tributaria),

promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto da Di Maggio Michele contro

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 811 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 del 31 marzo 1982.

Visti l'atto di costituzione di Di Maggio e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che la Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del

contenzioso tributario") - nella parte in cui prevede il ricorso alla

Commissione centrale tributaria per le questioni di fatto diverse dalla

valutazione estimativa - in riferimento all'art. 76 della Costituzione

e in relazione all'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971,

n. 825;

considerato che la medesima questione di legittimità

costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 57

del 1982;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevata

dalla Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.