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Ordinanza 149/1984 ECLI:IT:COST:1984:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c. d. "industriale",

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 76 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 149/1984 · Corte costituzionale: d. "industriale",

Parole chiave

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costituzionalità motivi di cassazione esame nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso costituzionale all'estero inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente
art. 76 Cost
b) in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto nel vietare in modo
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1982 dal Tribunale di Matera nel

procedimento penale a carico di Vergara Cosimo, iscritta al n. 940 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal Tribunale di Ravenna nel

procedimento penale a carico di Pasi Giorgio, iscritta al n. 39 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Tribunale di Matera, con ordinanza in data 10

novembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti);

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente

sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c. d. "industriale",

"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o

vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di

zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità

organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo

stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di

diversa gravità, violando il principio razionale di adeguatezza della

pena al fatto;

b) in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto nel vietare in modo

assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di

sostanze zuccherine, non si è uniformato ai criteri imposti dall'art.

2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si

imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina

legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica

Europea e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola

comune;

che questione identica a quella indicata sub a) è stata sollevata

altresì dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 4 ottobre 1982;

considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai

fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di

rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "ovviamente la

questione è rilevante ai fini della decisione della presente causa";

che la questione in tali termini sollevata, in linea col costante

indirizzo di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;

che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sollevate

dal Tribunale di Matera sono state già dichiarate non fondate con

sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanze n. 19

e 369 del 1983;

che la questione sub a) è stata inoltre dichiarata manifestamente

infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;

visti gli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevata dal Tribunale di

Ravenna, con ordinanza in data 4 ottobre 1982 (r.o. n. 39/1983), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965,

sollevate dal Tribunale di Matera, con ordinanza del 10 novembre 1982

(r.o. n. 940/1982), in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere