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Ordinanza 147/1984 ECLI:IT:COST:1984:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 147/1984 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,

Parole chiave

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protezione del conduttore contro le disdette diritto di ritenzione del locatore accesso alla professione divieto di esercizio della professione diritto di riprendere il possesso della cosa professioni del settore assicurativo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
con l'art. 3 Cost. per la ingiustificata discriminazione che così
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma

secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Locazione immobili urbani destinati ad esercizi di attività

professionale) promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1983 dalla

Corte di Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra

Galluppi Aldo ed altro e Colombo Giovambattista iscritta al n. 452 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 301 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Gallupi Aldo ed altro;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza della Corte di Appello di Milano 4

febbraio 1983 è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392, affermandosi che detta norma, nella parte in cui esclude che i

diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38, 39 e 40

della stessa legge siano applicabili alle locazioni concernenti

immobili urbani adibiti a studi professionali si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 Cost. per la ingiustificata discriminazione che così

verrebbe posta in essere a danno di tale categoria di locatari;

che nel presente giudizio si sono costituiti Galluppi Aldo e

Mucedola Luigi, aderendo alla tesi sostenuta nell'ordinanza di rinvio;

considerato che questione identica è già stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 128 del 1983;

che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano

indurre la Corte a discostarsi da tale decisione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrabile per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza

della Corte di Appello di Milano emessa il 4 febbraio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA, ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere