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Ordinanza 13/1984 ECLI:IT:COST:1984:13 Generato dall'IA

Ordinanza 13/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 13/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 13/1984 · Corte costituzionale: rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzione sostitutiva pena complementare attenuazione della pena proporzionalità della pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
relazione all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Applicabilità delle pene sostitutive)

promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Tribunale di

Livorno, nel procedimento penale a carico di Tani Maria Grazia,

iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 5 maggio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui

all'epigrafe, il Tribunale di Livorno ha sollevato la riferita

questione di legittimità costituzionale in quanto, non contenendo la

norma impugnata alcuna previsione nei riguardi di reati che

appartengono a competenza superiore esclusivamente in forza di

circostanza aggravante, allorquando la circostanza venga ritenuta

insussistente, oppure essa si elida in virtù di giudizio di

bilanciamento, verrebbe a determinarsi grave disparità nei confronti

di coloro che possono beneficiare di sanzioni sostitutive soltanto

perché il reato era stato originariamente contestato nell'ipotesi non

aggravata,

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto

che la questione venga dichiarata infondata. Ad avviso dell'Avvocatura,

infatti, la questione sarebbe risolubile in via interpretativa,

giacché una volta esclusa l'aggravante, vuoi perché ritenuta

insussistente vuoi perché dichiarata equivalente a riconosciuta

attenuante o addirittura perdente rispetto a quest'ultima, il reato è

apprezzabile come se la circostanza aggravante non fosse mai esistita.

Ché se poi ciò si ritenesse escluso nella seconda ipotesi, allora

vorrebbe dire che fra reato aggravato e ipotesi semplice si

ravviserebbe quella sostanziale differenza che giustifica il diverso

trattamento previsto dal legislatore, escludendo l'irragionevolezza

della disparità.

Considerato, però, che l'ordinanza non motiva nemmeno per

implicito sulla rilevanza della questione, né è dato di desumerla in

alcun modo non essendo riportato nemmeno il capo d'imputazione, che

ciò comporta la manifesta inammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza 21

dicembre 1981, nei confronti dell'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689 in

relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.