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Ordinanza 127/1984 ECLI:IT:COST:1984:127 Generato dall'IA

Ordinanza 127/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 127/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 24 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado

Regesto Legislator

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art. 11 D.P.R. 643/72; Ordinanza 127/1984 · Corte costituzionale: emessa il 24 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA valore di imputazione tassazione secondo il potere d'apprezzamento ripresa dell'imposta sul valore aggiunto valore fiscale stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 11 D.P.R. 643/72
l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 D.P.R. 643/72
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 4,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e art. 6, comma secondo, del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 24 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Firenze sul ricorso di Gherardi Alberto, iscritta al n. 387 del

registro 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 'della Repubblica

n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (ma pervenuta alla Corte solo

il 20 aprile 1983), ha denunciato gli artt. 6 n. 4 della legge 9

ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui" - al fine della

determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM - "si

stabilisce che per i trasferimenti assoggettati all'IVA si assumono

quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per

l'applicazione di detta imposta", cioè "indici di valore che sono

praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione

equivalente a quella del valore venale", per contrasto con gli artt. 3

e 53 Costituzione: in quanto ne deriverebbe un trattamento tributario

ingiustificatamente più favorevole "in relazione a situazioni

giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con

riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA":

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, eccependo l'irrilevanza e, in subordine,

l'infondatezza della proposta impugnativa.

Considerato che, come emerge dalla narrativa della stessa ordinanza

di rinvio, nel procedimento a quo avente ad esclusivo oggetto

l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 D.P.R. 643/72

- non V'è contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale

dell'immobile compravenduto: onde la sollevata questione (per altro

sostanzialmente identica ad altra già dichiarata non fondata con

sentenza - n. 262/1983 di questa Corte) è comunque del tutto

ininfluente al fine del decidere, il che ne comporta la manifesta

inammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo

comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.