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Ordinanza 126/1984 ECLI:IT:COST:1984:126 Generato dall'IA

Ordinanza 126/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 126/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevata, con riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 Cost., questione di

Regesto Legislator

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Ordinanza 126/1984 · Corte costituzionale: 3, 53, 76, 77 Cost., questione di

Parole chiave

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tempestività tributaria omissione del contribuente generalità e uniformità dell'imposizione differimento dell'imposizione prorata di detrazione sottrazione di un contributo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla nscossione delle imposte

sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla

Commissione tributaria di 1 grado di Genova sul ricorso della S.p.a.

Eridania Zuccherificio Nazionale contro Ufficio II.DD. di Genova,

iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, con riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n.

602 che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il

versamento dei tributi dovuti una sopra - tassa proporzionale ai

tributi stessi.

Considerato che in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980

n. 882 le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92 D.P.R. 29

settembre 1973 n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti

di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento

delle imposte o ritenute dovute;

che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre

1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella

legge 7 agosto 1982 n. 516;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio

a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 D.P.R.

n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi

dovuti;

che di conseguenza si rende necessario restituire gli atti alla

Commissione tributaria di 1 grado di Genova perché accerti, alla

stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo Prado di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.