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Ordinanza 124/1984 ECLI:IT:COST:1984:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tognacci Sante, Roccoli Giulio e Pascucci Silvana contro INPS, iscritte

Regesto Legislator

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Ordinanza 124/1984 · Corte costituzionale: Tognacci Sante, Roccoli Giulio e Pascucci Silvana contro INPS, iscritte

Parole chiave

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omissione di soccorso incapacità lavorativa attestata omissione della contabilità affezione anteriore al servizio prevenzione delle malattie professionali disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663,

concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario

nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro

e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile) promossi con tre ordinanze emesse il 23

dicembre 1981 e 21 luglio 1982 nei procedimenti civili vertenti tra

Tognacci Sante, Roccoli Giulio e Pascucci Silvana contro INPS, iscritte

ai nn. 130, 131 e 132 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato, senza riferimento ad articoli della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio

1980, n. 33, nella parte in cui non disciplina gli effetti della

mancata osservanza da parte del lavoratore dell'obbligo di trasmettere

al datore di lavoro e all'istituto nazionale della previdenza sociale

la certificazione attestante lo stato di malattia.

Considerato che le ordinanze di rimessione non danno alcuna

motivazione della rilevanza della questione proposta;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano

riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980,

n. 33, sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, netta sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.