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Ordinanza 12/1984 ECLI:IT:COST:1984:12 Generato dall'IA

Ordinanza 12/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 12/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate

Regesto Legislator

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Ordinanza 12/1984 · Corte costituzionale: (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate

Parole chiave

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censura costituzionale diritto regionale costituzionalità delle leggi eccezione di incostituzionalità ambito di applicazione della normativa competenza legislativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9

(Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate

alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 17

dicembre 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare

Conchiglia ed altra contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al

n. 547 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 303 del 3 novembre 1982.

Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia - Romagna e di

Sanguinetti Camilla;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il

17 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della

Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, terzo

comma, 121 e 123 della Costituzione, 25 e 57 dello Statuto della

Regione medesima; e che nel presente giudizio si sono costituite la

ricorrente, aderendo alla tesi del giudice a quo, e la Regione

Emilia-Romagna, chiedendo invece che la Corte si pronunci nel senso

della non fondatezza.

Considerato che la questione predetta è rilevante, ai fini del

giudizio a quo, nella parte in cui la norma impugnata consente la

delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli

componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione

stessa è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del

1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

previsione legislativa in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972,

n. 9, della Regione Emilia - Romagna, già dichiarata

costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "o a singoli

componenti la Giunta stessa", con sentenza n. 48 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.