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Ordinanza 117/1984 ECLI:IT:COST:1984:117 Generato dall'IA

Ordinanza 117/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 117/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decisione, eventualmente a maggioranza, del collegio, male si comprende

Regesto Legislator

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art. 189 cod. proc. civ, art. 189 c.p; Ordinanza 117/1984 · Corte costituzionale: decisione, eventualmente a maggioranza, del collegio, male si comprende

Parole chiave

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estensione della procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità giurisdizione costituzionale questioni processuali

Disposizioni normative citate

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art. 189 cod. proc. civ
legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., in
art. 189 c.p
collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod.

proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Giudice

istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente

tra Impresa F.lli Baldassini e Soc. Immobiliare Lavoratori Italiani,

iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Firenze, in un

giudizio civile nel quale (dopo la svolta istruttoria) erano state

precisate le conclusioni delle parti - invece di rimettere la causa al

collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. - ha sollevato, con

l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 189, in relazione all'art. 119 delle disposizioni di

attuazione, "nella parte in cui è disposto che la minuta della

motivazione redatta dal Giudice estensore, prima di venire

dattiloscritta, sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal

Presidente", per preteso contrasto con l'art. 101 cpv. della

Costituzione: argomentando che "se è manifestamente giusto che lo

iussum della sentenza (dispositivo) debba essere frutto della

decisione, eventualmente a maggioranza, del collegio, male si comprende

come la parte motiva, propria del Giudice estensore, che, con tale

qualifica, la deve sottoscrivere, possa venire rivista, corretta e

modificata dal Presidente del collegio";

e che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità

della sollevata questione e, in subordine, la sua infondatezza nel

merito.

Considerato che la predetta questione - oltre a presupporre un

contenuto normativo che non trova, in realtà, riscontro nelle

disposizioni denunciate - attiene al compimento di un atto processuale

(la redazione della motivazione della decisione: che, ex art. 276 ult.

comma c.p.c., potrebbe anche non essere affidata all'istruttore)

inserito, comunque, in una fase procedurale successiva a quella in cui

versa, allo stato, il giudizio a quo: onde ne difetta l'attuale

rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., in

riferimento all'art. 101 cpv. della Costituzione, sollevata dal Giudice

istruttore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.