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Ordinanza 114/1984 ECLI:IT:COST:1984:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 114/1984 · Corte costituzionale: 309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Parole chiave

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rinvio del dibattimento impedimento processuale impedimenti all'allontanamento impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali sospensione del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost.; che, d'altra parte, a
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 181 e 309

cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Kinzel Wolfgang e Lo Giudice Forni, iscritta al n.

444 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 331 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze,

dovendo fissare una nuova udienza di comparizione ai sensi degli artt.

309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale

delle norme stesse, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che,

infatti, il principio d'eguaglianza sarebbe violato, dal momento che

solo "in questo tipo di processo" il giudice istruttore dovrebbe

differire la causa anziché disporne la cancellazione dal ruolo; mentre

la disciplina impugnata sarebbe in ogni caso "scarsamente compatibile

sia col notorio attuale carico" degli organi giurisdizionali, "sia con

la sentita esigenza di favorire al massimo lo studio e la preventiva

preparazione del processo da parte anche del Giudice, sia, infine, col

generale bisogno di garantire tempestiva giustizia";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la

questione predetta.

Considerato che entrambi i parametri costituzionali, cui fa

riferimento l'ordinanza in esame, sono stati impropriamente richiamati;

che, invero, norme rivolte "a rimediare possibili dimenticanze della

difesa" - come pone in rilievo l'ordinanza stessa - non possono

risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost.; che, d'altra parte, a

sostegno dell'asserita violazione del principio generale d'eguaglianza,

il giudice a quo non indica alcun tertium comparationis, non considera

che quelle impugnate sono pur sempre le regole del vigente processo

civile, né tiene conto del rimedio costituito dalla seconda parte

dell'art. 181, primo comma: ma, viceversa, si limita a dedurre

l'opportunità di stabilire "una meglio funzionante giustizia civile",

proponendo in sostanza alla Corte - sotto forma di questione di

legittimità costituzionale - un problema di politica legislativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Giudice istruttore

del Tribunale Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.