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Ordinanza 112/1984 ECLI:IT:COST:1984:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Treviso nel procedimento penale a carico di Frezza Francesco ed altro,

Regesto Legislator

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Ordinanza 112/1984 · Corte costituzionale: Treviso nel procedimento penale a carico di Frezza Francesco ed altro,

Parole chiave

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estinzione del debito amnistia fiscale opposizione al precetto esecutivo ammortamento del debito esecuzione per crediti fiscali ammortamento del prestito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R.

9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari),

promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 dal Tribunale di

Treviso nel procedimento penale a carico di Frezza Francesco ed altro,

iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza e nel

processo penale di cui all'epigrafe, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525,

nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia anche ai

casi in cui sia stato estinto con provvedimento definitivo il debito

tributario, in mancanza delle istanze e delle dichiarazioni previste

dall'articolo impugnato, e ciò per contrasto coll'art. 3, secondo

comma Cost.,

che si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha

concluso nei sensi di cui al dispositivo della presente ordinanza,

considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di

rimessione, è sopravvenuto il D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 che ha

concesso amnistia anche per le ipotesi contemplate dalla predetta

ordinanza,

che conseguentemente gli atti debbono essere restituiti al Primo

Giudice affinché riesamini la questione alla luce della citata

sopravvenienza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per il

riesame della questione dopo la sopravvenienza del D.P.R. 22 febbraio

1983 n. 43.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.