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Ordinanza 11/1984 ECLI:IT:COST:1984:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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"dell'art. 11 p. 3 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 nella parte in cui

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Ordinanza 11/1984 · Corte costituzionale: "dell'art. 11 p. 3 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 nella parte in cui

Parole chiave

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inasprimento delle limitazioni delle emissioni contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti violazione delle norme sicurezza infrazione amministrativa infrazione grave alla lstup valore limite d'esposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, parte

terza, del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e degli artt. 1 e 20 della

legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento

atmosferico), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1982 dal

Pretore di Chivasso nel procedimento penale a carico di Di Cintio

Salvatore ed altri, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Chivasso, con ordinanza emessa il 23

luglio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

"dell'art. 11 p. 3 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 nella parte in cui

statuisce le sanzioni penali di cui all'art. 20 comma quarto" della

legge 13 luglio 1966 n. 615 in conseguenza dei superamenti dei limiti

di concentrazione di anidride solforosa nella atmosfera, limiti di cui

alla tabella prevista dall'art. 8 D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322, in

relazione all'art. 25 comma secondo della Costituzione"; ed ha inoltre

impugnato gli "artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 in

relazione agli artt. 3, 32 della Costituzione nella parte in cui non

prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione

dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di

cui all'art. 8 D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che le questioni predette "siano dichiarate

irrilevanti, inammissibili e comunque infondate".

Considerato che la prima impugnativa ha per oggetto una norma di

cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere regolamentare, come

l'art. 11 comma terzo del D.P.R. n. 322 del 1971; sicché la denuncia

va considerata manifestamente inammissibile - come questa Corte ha già

chiarito con l'ordinanza n. 334 del 1983 - concernendo un decreto

carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli

atti equiparati;

e che, d'altra parte, la seconda impugnativa, fondata o meno che

sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, si

risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di

accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla

legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico: il che si

dimostra manifestamente inammissibile, alla stregua della costante

giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo del D.P.R. 15

aprile 1971, n. 322, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Chivasso con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio

1966, n. 615, sollevata con l'ordinanza predetta in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.