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Ordinanza 109/1984 ECLI:IT:COST:1984:109 Generato dall'IA

Ordinanza 109/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 109/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tributari di cui al primo comma dell'art. 1 cit., ovvero di conseguirne

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 109/1984 · Corte costituzionale: 1 cit., ovvero di conseguirne

Parole chiave

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amnistia fiscale impunità complicità in sottrazione d'imposta segreto fiscale evasione all'obbligo di contribuzione uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo

comma, del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per

reati tributari), promosso con l'ordinanza emessa il 17 novembre 1982

dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di

Cardoselli Giampaolo, iscritta al n. 950 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ordinanza del 17 novembre 1982, emessa nel

procedimento penale a carico di Cardoselli Giampaolo (in G. U. n. 149

del 1 giugno 1983; reg. ord. n. 950 del 1982), il Tribunale di

Grosseto, senza indicare il capo di imputazione, sollevava, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in

cui concede amnistia per il reato di false comunicazioni sociali (art.

2621 n. 1 cod. civ.) commesso per eseguire od occultare i reati

tributari indicati nel primo comma dello stesso art. 1 ovvero per

conseguirne il profitto;

che secondo il Tribunale, lo scopo di eseguire od occultare i reati

tributari di cui al primo comma dell'art. 1 cit., ovvero di conseguirne

il profitto, costituisce circostanza aggravante (art. 61 n. 2 cod.

pen.) del reato di cui all'art. 2621 n. 1 cod. civ., con la conseguenza

che nell'amnistia viene compresa un'ipotesi aggravata di reato ed

esclusa l'ipotesi semplice;

che l'irrazionale disparità di trattamento appare al Collegio

rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione

sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, e in subordine la sua

infondatezza.

Considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi

idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella

causa di merito;

che, pertanto, non è stata osservata la prescrizione dell'art. 23

legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre,

nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione:

che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140,

257, 259, 344 del 1983 e 44 del 1984), la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto

1982 n. 525 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di

Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.