Ordinanza 98/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAirrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 Cost; Ordinanza 98/1983 · Corte costituzionale: irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498
cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo
impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza
emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento
penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 279 del 12 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e
498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico
dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il
rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione
della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a
domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli
artt. 1 e 101 della Costituzione.
Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché
irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova
norma penale sostanziale;
che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost.
l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;
che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo
dichiara di preferire.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere