Ordinanza 97/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza 97/1983 · Corte costituzionale: 3, primo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 maggio
1965, n. 507 (Divieto di uso degli apparecchi automatici e
semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei
circoli ed associazioni di qualsiasi specie) promosso con ordinanza
emessa l'11 dicembre 1976 dal Pretore di Padova, nel procedimento
penale a carico di Baldo Vincenzo ed altri, iscritta al n. 42 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110
t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 legge 20 maggio 1965, n. 507,
e degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen. in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.
Considerato che il pretore lamenta la circostanza per cui chi tenga
un apparecchio semiautomatico per il gioco che sia anche strumento per
il gioco d'azzardo debba rispondere del concorso formale dei reati
previsti dalle norme indicate in oggetto, con evidente sperequazione
della pena;
che al contrario la disciplina del concorso formale dei reati
appare del tutto ragionevole nella specie, tanto più dopo la riforma
introdotta dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dell'art. 81 cod. pen., che
consente al giudice di commisurare adeguatamente la pena.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1
legge 20 maggio 1965, n. 507, e degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen.,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere