Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 96/1983 ECLI:IT:COST:1983:96 Generato dall'IA

Ordinanza 96/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 96/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

624 c.p. in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 96/1983 · Corte costituzionale: 624 c.p. in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per

Parole chiave

Generato dall'IA
carenza di legittimazione contributo di mantenimento cautelare cosa di poco valore indicazioni nutrizionali costituto possessorio cosa consumabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
urgente bisogno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626

cod. pen. (Furto-Furti punibili a querela dell'offeso), promosso con

ordinanza emessa il 31 dicembre 1976 dal Pretore di Nardò, nel

procedimento penale a carico di Greco Olga, iscritta al n. 40 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 626 e

624 c.p. in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per

l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e

urgente bisogno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è

entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando

modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi

di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla

effettiva rilevanza del caso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere