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Ordinanza 95/1983 ECLI:IT:COST:1983:95 Generato dall'IA

Ordinanza 95/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 95/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e il 17

Regesto Legislator

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Ordinanza 95/1983 · Corte costituzionale: coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e il 17

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale omissione del contribuente soggetti passivi contenzioso tributario assoggettamento fiscale limitato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del

r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e il 17

febbraio 1982 dal Tribunale di Rimini nei procedimenti penali a carico

di Dari Giuseppe e di Molari Stefano, iscritte ai nn. 286 e 515 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 269 e 357 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Rimini - con due ordinanze,

identicamente motivate, emesse il 17 febbraio ed il 3 marzo 1982 - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa"), là dove esso "devolve al curatore del fallimento

tutte le controversie" relative a rapporti di diritto patrimoniale" e

non prevede la possibilità di intervento del fallito nelle questioni

tributarie dalle quali possano dipendere imputazioni di carattere

penale con conseguente condanna a pene detentive";

e che nel primo di tali giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte "dichiari inammissibile

per irrilevanza o comunque infondata" la proposta impugnativa: dal

momento che il presupposto sul quale essa si fonda sarebbe venuto meno

per effetto della sopravvenuta sentenza di accoglimento n. 88 del 1982.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi:

che, in entrambi i casi, l'accertamento dei redditi in questione,

effettuato dall'amministrazione finanziaria, "divenne definitivo" -

come avvertono esplicitamente entrambe le ordinanze - "per omessa

impugnazione", da parte del curatore del fallimento; sicché le

ordinanze medesime lamentano che, in tali circostanze, l'accertamento

faccia "stato nel giudizio penale";

che, per altro, con la citata sentenza n. 88 del 1982, questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21,

terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui

prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta,

divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei

procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi

tributarie in materia di imposte dirette":

con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla

richiesta pronuncia di annullamento, non si presta più a ricevere le

applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale

di Rimini con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere