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Ordinanza 92/1983 ECLI:IT:COST:1983:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge regione Veneto 17 aprile

Regesto Legislator

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Ordinanza 92/1983 · Corte costituzionale: ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge regione Veneto 17 aprile

Parole chiave

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diritto regionale legislazione locale competenza legislativa incompetenza territoriale costituzionalità delle leggi approvazione del regolamento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5,

ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge della Regione Veneto 17

aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in

ordine a cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio

1980 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso

proposto dalla S.p.a. Fornace di Istrana contro la Regione Veneto,

iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il TAR per il Veneto con ordinanza 6 febbraio 1980 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5,

ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge regione Veneto 17 aprile

1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata infondata con

sentenza n. 7 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 250

del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge regione

Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere