Ordinanza 9/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 9/1983 · Corte costituzionale: dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità
e dell'infanzia), modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, e
dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione
dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16
ottobre 1979 dal Tribunale di Asti nei procedimenti civili vertenti tra
l'INADEL e Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.
Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e di Lucrezi
Corrado;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019
R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di appello proposto
dall'INADEL contro Roggero Ezio, questione di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 l. 23
dicembre 1975, n. 698 e con ordinanza 16 ottobre 1979 dello stesso
Tribunale (n. 1020 R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di
appello proposto dall'INADEL contro Lucrezi Corrado, questione di
illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764;
che: 2. - Avanti la Corte si sono costituiti, sia per il Roggero
sia per il Lucrezi, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini
concludendo per la declaratoria di infondatezza della proposta
questione, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che: 3. - Con separati decreti 17 novembre 1982 il Presidente della
Corte, visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del
22 dicembre 1982 nominando relatore il giudice Andrioli.
Considerato che:
4. - I due procedimenti vanno riuniti per connessione ma la
decisione non può essere resa in camera di consiglio perché non
ricorrono i presupposti di cui alle richiamate disposizioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
udita nella adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio
la relazione del giudice Andrioli;
riunisce i due procedimenti e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo
per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere