Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 9/1983 ECLI:IT:COST:1983:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 9/1983 · Corte costituzionale: dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16

Parole chiave

Generato dall'IA
disparità di trattamento ambito d'applicazione ratione materiae dei regolamenti legislazione applicabile violazione di norme di protezione economicità del trattamento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento

delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità

e dell'infanzia), modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, e

dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione

dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16

ottobre 1979 dal Tribunale di Asti nei procedimenti civili vertenti tra

l'INADEL e Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.

Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e di Lucrezi

Corrado;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019

R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di appello proposto

dall'INADEL contro Roggero Ezio, questione di illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 l. 23

dicembre 1975, n. 698 e con ordinanza 16 ottobre 1979 dello stesso

Tribunale (n. 1020 R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di

appello proposto dall'INADEL contro Lucrezi Corrado, questione di

illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764;

che: 2. - Avanti la Corte si sono costituiti, sia per il Roggero

sia per il Lucrezi, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini

concludendo per la declaratoria di infondatezza della proposta

questione, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri;

che: 3. - Con separati decreti 17 novembre 1982 il Presidente della

Corte, visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del

22 dicembre 1982 nominando relatore il giudice Andrioli.

Considerato che:

4. - I due procedimenti vanno riuniti per connessione ma la

decisione non può essere resa in camera di consiglio perché non

ricorrono i presupposti di cui alle richiamate disposizioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

udita nella adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio

la relazione del giudice Andrioli;

riunisce i due procedimenti e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo

per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere