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Ordinanza 79/1983 ECLI:IT:COST:1983:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 79/1983 · Corte costituzionale: dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza

Parole chiave

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idoneità alla guida corsa di controllo guida in stato di ebbrezza qualificata grave eccesso di velocità guida senza autorizzazione detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
62, sollevata, in riferimento all'art. 3,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e

13 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla

disciplina della circolazione stradale), così come modificato

dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza

emessa il 14 febbraio 1980 dal Pretore di Mestre, nel procedimento

penale a carico di Maronese Aldo, iscritta al n. 561 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 284 del 15 ottobre 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

Ritenuto che con ordinanza 14 febbraio 1980, emessa nel

procedimento penale a carico di Maronese Aldo, il Pretore di Mestre ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi

9 e 13, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come modificati

dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per preteso contrasto

con l'art. 3 Cost.;

che, secondo il Pretore le norme impugnate, disponendo che i

titolari di patenti di guida C e CE, se sono di età inferiore ai 21

anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale

per condurre autoveicoli adibiti a trasporto di cose con peso

complessivo a pieno carico superiore ai q. 75, creerebbero a danno dei

predetti soggetti una discriminazione ingiustificabile, trattandosi di

persone che, per aver compiuto gli anni 18, hanno raggiunto la piena

maturità psico-fisica secondo le norme civilistiche;

che la parte privata non si è costituita, mentre è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile perché irrilevante, o in

subordine, infondata.

Considerato che l'ordinanza di rinvio si limita alla pura e

semplice affermazione della rilevanza della questione, senza addurre

alcun motivo al riguardo e senza nessun riferimento alla fattispecie

concreta oggetto del giudizio principale, e quindi agli effettivi

termini di specifica operatività della norma impugnata;

che, restando così insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23,

secondo comma della legge 11.3.1953, n. 87, si impone la declaratoria

di manifesta inammissibilità della questione per difetto di

motivazione sulla rilevanza, in conformità della ormai costante

giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ordd. 7, 10, 12, 27/83).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, d.P.R.

15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della

legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3,

Cost., con l'ordinanza del Pretore di Mestre in data 4 febbraio 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere