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Ordinanza 75/1983 ECLI:IT:COST:1983:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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art. 59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 75/1983 · Corte costituzionale: art. 59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad

Parole chiave

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protezione del conduttore contro le disdette diritto di ritenzione del locatore diritti del conduttore diritto di riprendere il possesso della cosa riduzione del canone locativo restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma

primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1979

dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Imperi Anna

Maria e Moscato Vincenzo, iscritta al n. 285 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del

29 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 285/1982 del Pretore di Roma è

stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dall'1

all'8, della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978,

denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso del locatore dai

contratti di locazione, per necessità o per gli altri motivi previsti

dalla norma, quando il reddito annuo del conduttore superi gli otto

milioni di lire.

Considerato che per quanto riguarda la denuncia del n. 1 del citato

art. 59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad

uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o di

prossimi congiunti) la questione è stata già prospettata sotto lo

stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del 1980 l'ha

risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando l'illegittimità

costituzionale del n. 1 dell'impugnato art. 59, e con le successive

ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente dichiarato la

manifesta infondatezza della questione stessa.

Considerato, inoltre, in ordine alla denuncia dei nn. dal 2 all'8

dell'articolo impugnato, che nel giudizio de quo la pronuncia sulla

questione così sollevata è del tutto irrilevante, non riguardando la

fattispecie alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati; che,

pertanto, la questione stessa è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 1 della legge 27 luglio

1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 285/1982 e

già dichiarata fondata con sentenza n. 22 del 1980 e manifestamente

infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dal 2 all'8, della citata

legge n. 392/1978, sollevata con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere