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Ordinanza 67/1983 ECLI:IT:COST:1983:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

Regesto Legislator

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articolo 3 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 67/1983 · Corte costituzionale: del 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

Parole chiave

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insubordinazione diritto disciplinare militare reati contro i doveri di servizio degradazione militare attentato contro la sicurezza militare tradimento militare

Disposizioni normative citate

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articolo 3 Cost
contrasto con l'articolo 3 Cost..
art. 3 Cost
all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo

comma, ultima ipotesi, c.p.m.p. (Insubordinazione con violenza)

promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1981 dal Tribunale

militare territoriale di Torino, nel procedimento penale a carico di

Arienti Alberto, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17

febbraio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Prancesco Saja.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Torino con

ordinanza del 30 settembre 1981, emessa nel procedimento penale a

carico di Arienti Alberto (in G.U. n. 47 del 17 febbraio 1982), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,

ultimo comma, ultima ipotesi (reato di insubordinazione con lesione

lieve, o atto violento di gravità inferiore, contro un superiore non

ufficiale), del codice penale militare di pace, assumendone il

contrasto con l'articolo 3 Cost..

Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza n. 103

del 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

norma impugnata, ed è stata dichiarata manifestamente infondata con

ordinanza n. 193 del 1982;

Visti gli artt. 26, 2 comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, c.p.m.p.,

sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino in riferimento

all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere