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Ordinanza 66/1983 ECLI:IT:COST:1983:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'1 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, iscritte ai nn. 142, 143 e 144

Regesto Legislator

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Ordinanza 66/1983 · Corte costituzionale: 142, 143 e 144

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza questioni processuali indigenza processuale non provata difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura pendente costruzioni non autorizzate
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,

commi 2, lett. a e d, e 3, e dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l.

20 novembre 1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti) promossi con tre ordinanze emesse

l'1 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, iscritte ai nn. 142, 143 e 144

del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 206 del 28 luglio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con tre ordinanze identicamente

motivate, emesse il 1 dicembre 1981, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e

terzo comma, nonché dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma,

del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per

l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e

terzo comma, e 42, secondo comma della Costituzione: senza, per altro,

che le ordinanze stesse motivino sulla rilevanza di ciascuna delle

impugnative in tal senso proposte, né rechino alcun cenno sulle

fattispecie in esame nei giudizi a quibus;

e che nei tre giudizi nessuno si è costituito, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica

ordinanza;

e che il decreto - legge n. 663 del 1981 non è stato convertito in

legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e

terzo comma, e dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, del

decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663

- in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41,

secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione -

sollevata dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere