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Ordinanza 64/1983 ECLI:IT:COST:1983:64 Generato dall'IA

Ordinanza 64/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 64/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 64/1983 · Corte costituzionale: degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza

Parole chiave

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integrazione insufficiente assegnazione di alloggio diritto all'assistenza sociale diritto all'alloggio stato di bisogno domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
17, la censura relativa all'art. 3 della
art. 24 della Costituzione
che la censura relativa all'art. 24 della Costituzione è stata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e le revoca

nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza

emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, nel

procedimento civile vertente tra Bruno Vincenzina e l'Istituto Autonomo

Case Popolari di Ascoli Piceno, iscritta al n. 644 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 321 dell'1 dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza

in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 17 e 18 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza impugna congiuntamente le norme

relative alla revoca delle assegnazioni ed al rilascio degli alloggi

I.A.C.P., occupati senza titolo;

che comunque, pur apparendo chiaro che l'oggetto del giudizio

riguarda il solo art. 17, la censura relativa all'art. 3 della

Costituzione si risolve in una mera critica all'operato del

legislatore, lamentandosi che la severità del regime introdotto

"contrasta con l'indulgente disciplina tutta tesa a congelare i

rapporti locativi";

che la censura relativa all'art. 24 della Costituzione è stata

già respinta con sentenza n. 100 del 1979;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere