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Ordinanza 63/1983 ECLI:IT:COST:1983:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cubeddu Giovanni, iscritte ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1981

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 63/1983 · Corte costituzionale: 275 e 276 del registro ordinanze 1981

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità pena sproporzionata garanzia di un equo processo uguaglianza delle parti infrazione privilegiata principio dell'imparità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1967 e che le ordinanze, pur richiamando l'art. 3 della Costituzione,
art. 24 della Costituzione
in riferimento all 'art. 24 della Costituzione con sentenza n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 141,

quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)

promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio e il 10 febbraio 1981 dal

Pretore di Egna, nei procedimenti penali a carico di Setka Ans e di

Cubeddu Giovanni, iscritte ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1981

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19

agosto 1981.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il Pretore di Egna con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141,

quinto comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

in riferimento all 'art. 24 della Costituzione con sentenza n. 149 del

1967 e che le ordinanze, pur richiamando l'art. 3 della Costituzione,

in realtà non adducono nuovi motivi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 141, quinto comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, sollevata dal Pretore di Egna con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere