Ordinanza 62/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA10 dicembre 1975, n. 724 e dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 62/1983 · Corte costituzionale: 10 dicembre 1975, n. 724 e dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
10 dicembre 1975, n. 724 e dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R.
(Contrabbando dei tabacchi) promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre
1976 dal Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di
Guarnieri Catterina, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio
1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
Ritenuto che il Tribunale di Cremona con ordinanza del 5 ottobre
1976 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
7, - legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R., in riferimento
agli artt. 41 e 43 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza fonda la censura delle norme che
puniscono il contrabbando dei tabacchi sulla pretesa illegittimità del
monopolio dei tabacchi, senza peraltro considerare l'incidenza della
legge n. 724/1975 in ordine alla correlazione tra il regime del
monopolio e il contrabbando;
che comunque questa Corte, con sentenza n. 209/76, ha ritenuto non
fondata la questione relativa al monopolio dei tabacchi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello
stesso d.P.R., sollevata dalla ordinanza in epigrafe in riferimento
agli artt. 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere