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Ordinanza 61/1983 ECLI:IT:COST:1983:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Conte Giuseppe Michele, iscritta al n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 61/1983 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Conte Giuseppe Michele, iscritta al n.

Parole chiave

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sanzione amministrativa impugnazione di decisioni amministrative sanzione sproporzionata sanzione disciplinare inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sanzioni pecuniarie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso

con ordinanza emessa il 22 aprile 1982 dal Pretore di Desio, nel

procedimento penale a carico di Conte Giuseppe Michele, iscritta al n.

488 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il Pretore di Desio con ordinanza del 22 aprile 1982

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77,

legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

Considerato che l'ordinanza si fonda su interpretazioni

contrapposte della norma applicabile, senza operare una scelta

interpretativa che consenta l'identificazione del thema decidendi;

che questa Corte (v. da ultimo sent. n. 30/1983) ha ritenuto

l'inammissibilità delle questioni proposte con riferimento "a

contenuti normativi che risultano al tempo stesso diversi e

considerati, per così dire, alla pari";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n.

689, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROSHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere