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Ordinanza 60/1983 ECLI:IT:COST:1983:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 settembre

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 60/1983 · Corte costituzionale: acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 settembre

Parole chiave

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dispositivo antinquinamento autorizzazione alla discarica ritiro dell'autorizzazione acque di scarico industriali e artigianali tasse di depurazione acque controllo dell'inquinamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
319, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 settembre

1976 dal Pretore di Rimini, nel procedimento penale a carico di

Antonelli Alberto ed altro, iscritta al n. 691 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5

gennaio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26,

secondo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di remissione non dà motivazione

adeguata della rilevanza della questione proposta, limitandosi ad

affermarla apoditticamente;

che in tal modo non si è ottemperato al disposto dell'articolo 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i

termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, legge 10

maggio 1976, n. 319, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere