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Ordinanza 58/1983 ECLI:IT:COST:1983:58 Generato dall'IA

Ordinanza 58/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 58/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

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Ordinanza 58/1983 · Corte costituzionale: disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

Parole chiave

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arma personale porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi parità delle armi esplosivi e articoli pirotecnici abuso di materiali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 14 maggio 1982 dal

Tribunale di Udine, il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Monza, il 20

novembre 1981 dal Tribunale di Agrigento, il 5 giugno 1982 dalla Corte

di appello di Venezia, il 18 maggio 1982 dal Tribunale di Caltagirone

(due ordinanze), il 4 novembre e l'1 giugno 1981 dal Tribunale di

Agrigento, rispettivamente iscritte ai nn. 458, 504, 564, 654, 692,

693, 695 e 696 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 276, 331, 338 e 344 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia

lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista

dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione

alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa

alla persona;

e che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2,

terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune

ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo

esplicativo (artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 23,

terzo comma, legge n. 110 del 1975);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente

decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure

sostanzialmente identiche;

considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a

quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.

6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;

e che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di

rimessione, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con

sentenza n. 108 del 10 giugno 1982 e manifestamente infondata con

ordinanze nn. 232 e 238 del 22 dicembre 1982;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere