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Ordinanza 52/1983 ECLI:IT:COST:1983:52 Generato dall'IA

Ordinanza 52/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 52/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 52/1983 · Corte costituzionale: non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario medico curante incapacità lavorativa attestata autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia necessità di cure mediche valutazione dell'idoneità medica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

primo, della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico

del personale sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa

il 18 febbraio 1982 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto,

sul ricorso proposto da Gardin Luigi contro l'Unità sanitaria locale

n. 16 "Veneziana", iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15

dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il TAR Veneto

solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.

6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nella parte in cui detta norma

non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di

entrata in vigore della legge suddetta, rivestivano qualifiche diverse

da quella di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, direttore

di farmacia e primario il diritto ad essere trattenuti in servizio sino

al compimento del settantesimo anno di età, per preteso contrasto con

l'art. 3 della Costituzione;

rilevato che la medesima questione è stata dichiarata

inammissibile con sentenza di questa Corte n. 33 del 1982 in quanto la

norma dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 veniva ritenuta

applicabile sul presupposto della incostituzionalità degli artt. 60 e

135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, incostituzionalità esclusa con

la stessa sentenza;

considerato, peraltro, che successivamente all'emanazione

dell'ordinanza in questione, la materia de qua è stata parzialmente

regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2

luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3

settembre 1982, n. 627;

che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto

onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla

fattispecie;

che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo

perché riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo conto

della nuova normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere