Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 50/1983 ECLI:IT:COST:1983:50 Generato dall'IA

Ordinanza 50/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 50/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 376 cod. pen, art. 378 cod. pen; Ordinanza 50/1983 · Corte costituzionale: riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla

Parole chiave

Generato dall'IA
favoreggiamento complicità falsa dichiarazione della parte partecipazione al reato diritto di non autoincriminarsi denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 376 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen.
art. 378 cod. pen
all'imputato del reato di cui all'art. 378 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen.

(Ritrattazione) promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dalla

Corte d'assise di Torino, nel procedimento penale a carico di Chirullo

Celestino, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice

penale nella parte in cui non estende l'esimente della ritrattazione

all'imputato del reato di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento

personale) commesso mediante dichiarazioni mendaci o reticenti rese

alla polizia giudiziaria;

considerato che analoga questione di legittimità costituzionale è

stata dichiarata non fondata con sentenza n. 228 del 1982 e che

nell'ordinanza di remissione non vengono addotti argomenti nuovi

rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 376 del codice penale sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla

Corte d'Assise di Torino con ordinanza in data 3 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere