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Ordinanza 374/1983 ECLI:IT:COST:1983:374 Generato dall'IA

Ordinanza 374/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 374/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dal

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 374/1983 · Corte costituzionale: di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dal

Parole chiave

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ritardo ingiustificato impugnabilità della decisione di rinvio difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto formale di procedura motivazione inadeguata delle censure costituzionali restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dal

Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Betti Giorgio ed

altro, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 25 novembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 i Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che con ordinanza del 3 luglio 1981 il Pretore di Roma ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, c.p.p., nella

parte in cui impone a chi deve prestare giuramento di stare "a capo

scoperto"; per il dubbio che tale disposizione determini disparità di

trattamento tra i cittadini appartenenti a religioni diverse, violando

il principio di uguaglianza.

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della

dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito

né espone i fatti oggetto del giudizio stesso.

Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23

legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i

termini e i motivi della eccezione;

che pertanto la questione è inammissibile, secondo la giurisprudenza

di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, cod. proc.

pen., proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere