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Ordinanza 373/1983 ECLI:IT:COST:1983:373 Generato dall'IA

Ordinanza 373/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 373/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 583 cod. pen, art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 373/1983 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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amnistia esenzione dalla pena prescrizione della pena assistenza sociale retroattiva esenzione dall'assicurazione malattie esenzione per categorie

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. pen
2 o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.), per
art. 24 della Costituzione
inammissibile in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed
art. 3 della Costituzione
infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R.

18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e di indulto)

promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 dal Tribunale di Siena,

nel procedimento penale a carico di Bilenchi Folco, iscritta al n. 668

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 del 2 marzo 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che con ordinanza del 9 luglio 1982 il Tribunale di Siena

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, nella parte in cui esclude

l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e

gravissime, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste

dal primo comma n. 2 o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.), per

il dubbio che ciò realizzi una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto ad altri reati, anche dolosi, per i quali la legge

prevede pene più gravi e che viceversa rientrano nell'ambito

dell'amnistia.

Ritenuto che analoga questione è stata già esaminata da questa

Corte con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, che ha dichiarato

inammissibile in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed

infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di

legittimità costituzionale di una disposizione, identica a quella

impugnata, già contenuta nell'art. 2 lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n.

413, che escludeva da quel provvedimento di amnistia gli stessi reati

esclusi dall'art. 2 d.P.R. n. 744 del 1981, oggetto del presente

giudizio;

che anche la questione qui sollevata è ugualmente inammissibile in

relazione all'art. 24 della Costituzione per assoluto difetto di

motivazione della censura ed infondata in relazione all'art. 3 della

Costituzione in quanto lo stesso principio affermato dalla Corte nella

sentenza citata trova piena applicazione anche nei riguardi della norma

impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, sollevata in

relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione con

l'ordinanza del Tribunale di Siena n. 668/1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere