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Ordinanza 372/1983 ECLI:IT:COST:1983:372 Generato dall'IA

Ordinanza 372/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 372/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di immobile locato, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 372/1983 · Corte costituzionale: 30 della legge 27 luglio 1978 n.

Parole chiave

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riduzione della mercede d'avvocato riduzione dell'assegno di mantenimento onorario condono delle spese procedurali diritto a un difensore riduzione delle prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promosso con ordinanza emessa il

17 febbraio 1979 dal Giudice conciliatore di Molfetta nel procedimento

civile vertente tra De Florio Susanna e Cirillo Giovanni, iscritta al

n. 417 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Molfetta, dopo aver

pronunciato in data 17 febbraio 1979 ordinanza provvisoria di rilascio

di immobile locato, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978 n.

392, ha in pari data sollevato, in relazione agli artt.

3,4,23,24,35,57,70 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 57 della menzionata legge n. 392 del 1978, che dispone la

riduzione alla metà degli onorari difensivi per i giudizi avanti al

conciliatore;

che, il giudice a quo espressamente afferma che con la emananda

successiva sentenza da adottare all'esito del relativo procedimento

avrebbe potuto "eventualmente" condannare l'intimato anche alle spese

del giudizio e che avrebbe in tal caso dovuto operare la riduzione

prevista dalla norma impugnata e ritenuta contrastante con i citati

precetti costituzionali.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza, la questione è

stata sollevata in relazione ad una norma che, riguardando la misura

degli onorari da liquidarsi a carico del soccombente, poteva trovare

applicazione solo dopo la pronuncia di condanna alle spese, e non nella

mera eventualità di tale futura condanna;

che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità

della questione di legittimità costituzionale in via incidentale di

cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 83.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n.

392 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57, 70 Cost.

con ordinanza del giudice conciliatore di Molfetta del 17 febbraio

1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere