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Ordinanza 371/1983 ECLI:IT:COST:1983:371 Generato dall'IA

Ordinanza 371/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 371/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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29 maggio 1976, n. 336 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 371/1983 · Corte costituzionale: 29 maggio 1976, n. 336 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della

Parole chiave

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tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale basi temporali dell'imposizione diritto tributario decorrenza del diritto alla rendita sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

29 maggio 1976, n. 336 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della

Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976)

promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Tolmezzo sul ricorso proposto da Martina

Alba ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 7 aprile

1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 30 settembre 1981 la Commissione

tributaria di primo grado di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 29 maggio 1976, n. 336 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,

concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione

Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), nella

parte in cui, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione e

decadenza stabiliti da leggi fiscali, non assimila ai termini scadenti

tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976 quelli che nello stesso periodo

iniziano a decorrere;

considerato che nell'ordinanza di rimessione manca un preciso

riferimento alla rilevanza e che essa non contiene alcuna motivazione

in ordine alla non manifesta infondatezza della dedotta questione di

legittimità costituzionale;

che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione che

trattasi di eccezione sollevata dai ricorrenti e che la Commissione la

condivide essendo essa motivata "con esempi che non possono non

ritenersi calzanti e concludenti", giacché in tal caso rimane del

tutto insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale

conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative

ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla

Corte: esigenza cui è preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il quale prescrive appunto che il giudice a quo riferisca

nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con la

quale fu sollevata la questione;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

in ordine all'insufficienza della motivazione per relationem (da

ultimo, sentenze n. 158 del 1982 e n. 205 del 1983 ed ordinanze n. 212

del 1982, n. 22 e n. 140 del 1983) dichiararsi la manifesta

inammissibilità della questione sollevata per assoluta carenza di

motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 29 maggio 1976, n.

336 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13

maggio 1976, n. 227, concernente Provvidenze per le popolazioni dei

comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del

maggio 1976), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo con ordinanza

in data 30 settembre 1981 (r.o. n. 808 del 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere