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Ordinanza 370/1983 ECLI:IT:COST:1983:370 Generato dall'IA

Ordinanza 370/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 370/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di pattuire un saggio superiore di interessi convenzionali allorché la

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 370/1983 · Corte costituzionale: di pattuire un saggio superiore di interessi convenzionali allorché la

Parole chiave

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politica creditizia tasso d'interesse credito gratuito offesa al credito spese di mora credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
1981 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Voltri con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1284, comma

primo del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno

1981 dal pretore di Voltri, nel procedimento civile vertente tra

Crostelli Emilio e Banchero Attilio, iscritta al n. 583 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 357 del 30 dicembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Voltri, con ordinanza emessa il 22 giugno

1981 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, cod. civ.,

nell'assunto che la norma comporterebbe disparità di trattamento tra

creditori che possono ottenere l'attribuzione di interessi solo nella

misura legale del 5% allorché l'obbligo di corrisponderli derivi

direttamente dalla legge e creditori che abbiano avuto la possibilità

di pattuire un saggio superiore di interessi convenzionali allorché la

relativa obbligazione abbia fonte contrattuale.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è

stata dichiarata non fondata con sentenza n. 60 del 1980 e che in

ordinanza non sono addotti motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1284, primo comma, cod. civ., sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Voltri con

ordinanza del 22 giugno 1981 (r.o. n. 583 del 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere