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Sentenza 37/1983 ECLI:IT:COST:1983:37 Generato dall'IA

Sentenza 37/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 37/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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presso gli enti ospedalieri", ha stabilito all'art. 1, primo comma, che

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 117 Cost, art. 4 Cost; Sentenza 37/1983 · Corte costituzionale: 1, primo comma, che

Parole chiave

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autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia inidoneità medica espulsione nonostante gravi patologie accesso alla professione servizio medico regionale permesso di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
4 Cost.) e col principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.),
art. 117 Cost
statale (onde la violazione dell'art. 117 Cost.).
art. 4 Cost
al lavoro (art. 4 Cost.) e col principio d'eguaglianza (art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre successivo dal Consiglio

regionale della Lombardia, recante "Ammissione a scuole e corsi

professionali dei lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri

della Regione Lombardia" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1975, depositato in

cancelleria il 3 gennaio 1976 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi

1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

:

1. - Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, che ha operato, secondo che

recita il suo stesso titolo, il "trasferimento alle regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di

assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed

uffici", stabilisce tuttavia all'art. 6, n. 21, che "restano ferme le

attuali competenze degli organi statali in ordine", fra l'altro, "alla

determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per

l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e

delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", nonché "alla

determinazione delle materie fondamentali di insegnamento". Senonché,

la legge della regione Lombardia 4 dicembre 1975, n. 5, recante

"ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in servizio

presso gli enti ospedalieri", ha stabilito all'art. 1, primo comma, che

i lavoratori ospedalieri, ivi in servizio alla data di entrata in

vigore della legge, "che svolgano o abbiano svolto mansioni superiori a

quelle relative alla propria qualifica possono essere ammessi, senza

limiti di età, ai corsi ed alle scuole abilitanti all'esercizio delle

mansioni stesse, fino all'anno 1980" e, secondo comma, che "il

consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione

particolari modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al primo

comma".

2. - Il Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del

Consiglio dei ministri, impugnava tramite l'Avvocatura dello Stato, con

ricorso in data 23 dicembre 1975, la summenzionata legge regionale,

assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione

all'art. 6, n. 21, del menzionato d.P.R. n. 4 del 1972. Limitando,

infatti, l'accesso alle suddette scuole ed ai conseguenti esami di

Stato ai lavoratori degli enti ospedalieri di quella regione, si

configurerebbe - osserva l'Avvocatura - un ingiustificato trattamento

privilegiato a favore di tali lavoratori (onde la violazione dell'art.

3 Cost.). E determinando i requisiti di ammissione a quelle scuole,

nonché la durata dei corsi e dei programmi fondamentali

d'insegnamento, avrebbe ignorato che l'art. 6, n. 21, del d.P.R. n. 4

del 1972 stabilisce al riguardo una esplicita riserva al legislatore

statale (onde la violazione dell'art. 117 Cost.).

La regione Lombardia, costituitasi in giudizio, nega che sia

irrazionale ed ingiustificato favorire la preparazione di personale che

ha già svolto o svolge le mansioni cui aspira e derogare a loro favore

al limite di età; tanto che analogo precedente si rinviene, per

esempio, nell'art. 4 della legge statale n. 124 del 1971. Quanto

all'abolizione del limite di età, si tratta, in fondo, non già di un

requisito, bensì della rimozione di un limite, disposta per di più

"fino all'anno 1980", cioè in via del tutto temporanea. Ed ove si

ritenesse, viceversa, trattarsi di un vero e proprio requisito, la

difesa della regione chiede in primo luogo che "venga esaminata

esplicitamente la costituzionalità delle norme di legge... che pongono

siffatti limiti", in quanto confliggenti col diritto di ognuno di

accedere alla scuola (art. 34, primo comma, Cost.) col diritto - dovere

al lavoro (art. 4 Cost.) e col principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.),

vulnerato dalla discriminazione dovuta esclusivamente all'età, ed in

secondo luogo una sentenza interpretativa, la quale chiarisca che non

è precluso alla regione di abolire in via temporanea il limite di

età. Da ultimo, la stessa difesa osserva che la riserva a favore dello

Stato concerne "la determinazione delle materie fondamentali", ma non

anche la durata dei corsi ed i programmi.

3. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, la difesa dello

Stato, assente quella della regione, ha chiesto, in via principale, la

dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in via

subordinata, l'accoglimento del ricorso.

:

La legge della regione Lombardia riapprovata il 4 dicembre 1975 e

recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in

servizio presso gli enti ospedalieri" ha testualmente stabilito la

propria operatività fino all'anno 1980. A parte allora ogni

considerazione ed indagine sulla sorte in quella regione degli enti

ospedalieri conseguentemente alla riforma operata con la legge 23

dicembre 1978, n. 833 ("istituzione del servizio sanitario nazionale"),

che ha previsto la perdita della personalità giuridica dei predetti

enti, si deve ritenere egualmente che, trattandosi di una legge a

termine, la quale non ha potuto, né può trovare applicazione, è

cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse

a ricorrere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale promossa dal Governo

- in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 6, n.

21, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - con ricorso in data 23 dicembre

1975 avverso la legge della regione Lombardia riapprovata il 4 dicembre

1975, recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori

in servizio presso gli enti ospedalieri della regione Lombardia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere