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Ordinanza 360/1983 ECLI:IT:COST:1983:360 Generato dall'IA

Ordinanza 360/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 360/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del

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Ordinanza 360/1983 · Corte costituzionale: considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del

Parole chiave

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comune di assistenza legislazione sanitaria somministrazione di cure mediche soccorso d'emergenza costituzionale servizio medico regionale delegazione legislativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9 del

d.l. 26 settembre 1981, n. 538 (Provvedimenti urgenti in materia di

assistenza sanitaria), promosso con ricorso del Presidente della

Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 ottobre 1981, depositato in

cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi

1981.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 ottobre 1981, la Regione

Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 5 e 9 del decreto-legge n. 538 del 26

settembre 1981 (Provvedimenti urgenti in materia di assistenza

sanitaria), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle

questioni sollevate.

Considerato che il d.l. n. 538 del 1981 - cui si riferisce

l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non

è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle

questioni ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame

avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai

considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del

Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello

legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9 del dl. 26 settembre

1981, n. 538 (Provvedimenti urgenti in materia di assistenza

sanitaria), sollevate - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione - dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere